Briciole di pane

Agenti fisici

Inquinante luminoso

In ambito di Inquinamento Luminoso la Regione Lazio ha emanato le seguenti norme specifiche:

  • Legge Regionale n.23/2000: “Norme per la riduzione e per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”.
  • Regolamento attuativo n. 8 del 18 aprile 2005 della L.R. 23/2000.
  • D.G.R. n. 447 del 28 giugno 2008: “Aggiornamento dell’elenco degli osservatori della regione Lazio e delle zone particolari da proteggere contro l’inquinamento luminoso".
Il Regolamento attuativo n.8/2005, all’art. 10 (vigilanza) prevede che “I Comuni, per l’esercizio della vigilanza sugli impianti di illuminazione esterna ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera d) della L.R. 23/2000, si avvalgono dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio) con le modalità previste dalla L.R. n.45 del 6 ottobre 1998 e successive modifiche”.
Il richiamo ad avvalersi di ARPA con un ruolo di semplice supporto ai Comuni nelle funzioni di vigilanza e controllo non è sufficiente per garantire la giusta sinergia finalizzata all’efficacia del sistema dei controlli stessi.
I Comuni rappresentano il solo ente istituzionale che svolge la funzione di verifica del rispetto dell’insieme delle regole fissate dalle Leggi Regionali per il contenimento dell’inquinamento luminoso e del risparmio energetico.

In ARPA Lazio le attività di vigilanza e controllo dell’inquinamento luminoso sono svolte dalle Sedi provinciali di Frosinone, Latina e Roma.

L’intervento dell’Agenzia viene richiesto da enti esterni quali ad esempio l'Osservatorio astronomico di Campo Catino, molto presente sul territorio; la Polizia Locale o i Comuni stessi perché sollecitati da privati per problemi legati alla “luce invasiva”.